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LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “EX CIRCOLO DIDATTICO” MICHELE PREZIUSO

Soggetto aggiudicatore: Comune di Rionero in Vulture
Oggetto: LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “EX CIRCOLO DIDATTICO” MICHELE PREZIUSO
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Criterio del minor prezzo percentuale
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 2.447.667,44 €
Oneri: 24.953,44 €
CIG: 8190781E4B
CUP: B68E18000250001
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: LAVORI PUBBLICI
Aggiudicatario : Costituenda ATI Pappacena Salvatore Srl - Bennato S.a.s. - Capofila: Pappacena Salvatore S.r.l.
Data di aggiudicazione: 29 luglio 2020 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 24.953,44 €
Data pubblicazione: 01 febbraio 2020 17:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 19 febbraio 2020 12:00:00
Data scadenza: 25 febbraio 2020 19:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Economica:

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
DETERMINA AMMISSIONE/ESCLUSIONE DALLA GARA 04 marzo 2020 16:44:28 Altri Documenti
AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE 18 marzo 2020 10:42:42 Atti di aggiudicazione
DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 18 marzo 2020 12:01:32 Atti di aggiudicazione
DETERMINA A CONTRARRE 04 marzo 2020 16:45:14 Determina a contrarre
VERBALI DI GARA N. 1 04 marzo 2020 16:42:42 Verbali
VERBALE DI GARA N. 2 04 marzo 2020 16:43:14 Verbali

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Buongiorno, in riferimento alla gara di cui in oggetto, Vi chiediamo se è consentito da questa amministrazione di dare la possibilità alle imprese partecipanti di dichiarare in fase gara di subappaltare al 100% la cat OS23 ad impresa in possesso della relativa categoria SOA.

Risposta:

Il punto 8.2 del disciplinare di gara stabilisce che si può subappaltare il 40% dell'importo del contratto. Essendo l'importo delle lavorazioni appartententi alla categoria OS23 inferiore a detto limite è posibilie subappaltare il 100% della categoria.

Chiarimento n. 2

Domanda:

BUONGIORNO LA SEGUENTE DITTA PARTECIPA IN ATI . LA MANDANTE DEVE ESSERE ISCRITTA AL PORTALE ?

Risposta:

In caso di partecipazione alla gara in R.T.I. è sufficiente l'iscrizione al portale della sola ditta mandataria

Chiarimento n. 3

Domanda:

nel caso in cui non si possiede la categoria OS23 è possibile dichiaraare il subappalto per il 100% e se si vanno indicate già in sede di gara le ditte a cui subappaltare?

Risposta:

Per il subappalto si rimanda alla FAQ N. 1. Non è necessario indicare la terna dei subappaltatori

Chiarimento n. 4

Domanda:

Sono richiesti chiarimenti riguardanti la categoria scorporabile OS23. La stessa è indicata come categoria a qualificazione obbligatoria sul bando e sul disciplinare di gara, mentre la normativa vigente prevede che la cat. OS23 sia a qualificazione NON obbligatoria. Citando il Parere di Precontenzioso n. 145 rinvenuto sul portale web dell'ANAC: "L’indicazione sulla non obbligatorietà o sulla obbligatorietà della qualificazione serve a fornire al concorrente l’elenco delle lavorazioni che esso può eseguire direttamente, ancorché non sia in possesso della corrispondente qualificazione (quelle a qualificazione non obbligatoria: le categorie OS1, OS6, OS7, OS8, OS23, OS26, OS32, OS34) e quelle che, invece, può seguire soltanto se in possesso della corrispondente qualificazione. Le categorie a qualificazione non obbligatoria, oltre al fatto che possono essere eseguite dall’aggiudicatario ancorché privo di qualificazione, sono sempre subappaltabili e scorporabili, pur se di importo superiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto. L’Autorità ha, peraltro, precisato che le categorie altamente specializzate sono tali per indicazione normativa e non è riconosciuta alcuna facoltà alla stazione appaltante ovvero al progettista di effettuare valutazioni discrezionali al riguardo (cfr. determinazione 25/2001)".   Nel caso specifico, la sottoscritta impresa intende eseguire direttamente (o al più riservarsi il subappalto, ma non obbligarsi allo stesso) le lavorazioni di cui alla cat. OS23 sebbene non sia qualificata per detta categoria. Le lavorazioni in OS23, di importo di circa 669.000€, sarebbero coperte abbondantemente all'interno della categoria prevalente OG1, poiché la scrivente impresa dispone della capacità necessaria per coprire gli importi (dispone di una classifica V). Pertanto si invita la S.A., se del caso, a pubblicare una rettifica del bando di gara.

Risposta:

SI RIMANDA ALLA ERRATA CORRIGE N. 1 PUBBLICATA SUL PORTALE DI GARA

Chiarimento n. 5

Domanda:

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE

Risposta:

I concorrenti oltre ad essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. devono possedere:

  1. Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle seguenti categorie:
  • OG1 (prevalente) per la classifica III o superiore;
  • OG11 (a qualificazione obbligatoria non subappaltabile) per la classifica I o superiore;
  • OS 18-A (a qualificazione obbligatoria non subappaltabile) per la classifica III o superiore;
  • OS 23 (scorporabile senza obbligo di qualificazione non obbligatoria subappaltabile) per la classifica III o superiore.
  1. Qualificazione ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008 n. 37.

I concorrenti non in possesso delle categorie OG11 e OS 18-A, a pena di esclusione, devono costituire una associazione temporanea di imprese di tipo verticale, in quanto non ammesso avvalimento ai sensi del D.M. 10/11/2016 n. 248.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS 23 (a qualificazione non obbligatoria) sono eseguibili dal concorrente solo se in possesso della categoria prevalente OG1 per la classifica III bis o superiore, il possesso di tale classifica è richiesto anche se viene dichiarato il subappalto per dette lavorazione, in alternativa, a pena di esclusione, devono costituire una associazione temporanea di imprese di tipo verticale.

Per le categorie OG1 e OS23 è ammesso avvalimento.

In caso di associazione temporanea di imprese l’impresa designata capogruppo o mandataria deve essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 non inferiore alla classifica II.

Chiarimento n. 6

Domanda:
  In riferimento alla presente procedura di gara si chiede se ai fini della qualificazione nella categoria OS18A è ammessa la partecipazione possedendo la categoria OS18A in classifica II, e dichiarando il subappalto per la restante parte non posseduta ( rientrando nella percentuale di massimo 30% inquanto sios) ; l'importo del subappalto verrà dimostrato con la categoria prevalente
Risposta:

Le lavorazioni Superspecialistiche rientrano nei lavori delle categoria scorporabili, il loro subappalto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 105 del D.Lgd. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 del DM MIT n. 248/2016, è ammissibile fino al limite del 30% di quest’ultime. In merito a ciò si ricorda che il concorrente deve essere in possesso della qualificazione delle S.I.O.S. almeno per il 70% potendo ricorrere al subappalto, ad altra impresa in possesso della qualificazione, per la restante porzione pari al 30% di ogni singola lavorazione rientrante tra le Superspecialistiche.

Si precisa, infine che  Il limite del 30% di cui al detto comma 2 dell’art. 1 del DM MIT non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.

Chiarimento n. 7

Domanda:

In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede se per potervi partecipare è sufficiente l'iscrizione al portale o bisogna iscriversi anche nell' ELENCO FORNITORI E PROFESSIONISTI

Risposta:

E' sufficiente l'iscrizione al portale, in ogni caso è opportuno consultare i manuali di istruzione per la corretta procedura di iscrizione.

Chiarimento n. 8

Domanda:

In caso di partecipazione alla gara in R.T.I. il pagamento dell'imposta di bollo va fatto da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o soltanto dalla mandataria/capogruppo?

Risposta:

In caso di partecipazione alla gara in R.T.I. il pagamento dell'imposta di bolla va fatta dalla sola mandataria/capogruppo

Chiarimento n. 9

Domanda:

In merito alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria (Art. 93, c. 7 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.), si chiede se in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione ISO 14001, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento.

Risposta:

In merito all’importo della somma da assicurare assicurata, qualora una o più imprese non avessero i requisiti per il beneficio delle riduzioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, il calcolo dell’importo da garantire dovrà essere calcolato come segue:
Per i RTI orizzontali considerando che la mancanza di un requisito per la riduzione anche di una sola delle imprese del raggruppamento determina la perdita del beneficio per il RTI;
Per i RTI verticali considerando che la somma unitaria sarà riducibile pro quota per le singole imprese facenti parte del raggruppamento;
Per i RTI misti utilizzando i criteri di cui sopra ciascuno per la sua parte.

Chiarimento n. 10

Domanda:

In riferimento alla partecipazione alla gara in oggetto si chiede se la distribuzione delle quote di seguito riportate sono esatte: - quote di partecipazione ATI OG1 (32,25%+27,33%) mandataria in possesso di avvalimento OG1 classifica V, OG11 (11,44%) mandante e OG18-A (28,98%) mandante; inoltre il mandatario, dovrà subappaltare al 100% la categoria OS23 classifica III, così come riportato nel disciplinare di gara art. 11.

Risposta:

La risposta al quesito si può desumere dalle precedenti FAQ

Chiarimento n. 11

Domanda:

Buongiorno, in riferimento alla gara in oggetto, chiedo: sono in possesso della OG1 cl. III e premesso che parteciperà in ATI (con imprese in possesso della OS18A e OG11), volendo subappaltare le lavorazioni della OS23 cl.III, è necessario coprire la somma degli importi relativi alle lavorazioni della OG1 (789.281,87€) con le lavorazioni della OS23 (668.965,90€) ? In tal caso, quindi, non basterebbe più la OG1 alla classifica III, perchè neanche sfruttando l'incremento del 1/5 (1.239.000€) arriverei alla "somma utile" (789.281,87+668.965,90=1.458.247,77€)

Risposta:

L'argomento è stato gia ampiamente trattato e la risposta al quesito è desumibile dalle precedenti FAQ ed in particolare la FAQ N. 5

Chiarimento n. 12

Domanda:

Buongiorno alla gara partecipiamo in ATI e vi è una serie di documenti obbligatori che non si riescono a caricare per il limitato spazio che la piattaforma prevede 15 mb come si può ovviare il problema senza evitare di essere esclusi per non aver prodotto tutta la documentazione obbligatoria?

Risposta:

Come stabilito nelle Premesse del disciplinare di gara "REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI" l'operatore economico con la registrazione o con la presentazione dell'offerta dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del sistema. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le guide presenti sul sito.

Non essendo possibile aumentare lo spazio della piattaforma bisogna necessariamente ridurre le dimensioni dei file da caricare, evitando di caricare file inutili quali gli originali delle certificazioni (iscrizione Camera di Commercio, attestazione SOA, ecc.), che in ogni caso, ai sensi dell'art. 15 della legge N°183/2011, non saranno ritenuti validi.