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Chiarimento

  • In merito alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria (Art. 93, c. 7 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.), si chiede se in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione ISO 14001, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento.

    Domanda del: 17/02/2020 aggiornata il 17/02/2020
  • In merito all’importo della somma da assicurare assicurata, qualora una o più imprese non avessero i requisiti per il beneficio delle riduzioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, il calcolo dell’importo da garantire dovrà essere calcolato come segue:
    Per i RTI orizzontali considerando che la mancanza di un requisito per la riduzione anche di una sola delle imprese del raggruppamento determina la perdita del beneficio per il RTI;
    Per i RTI verticali considerando che la somma unitaria sarà riducibile pro quota per le singole imprese facenti parte del raggruppamento;
    Per i RTI misti utilizzando i criteri di cui sopra ciascuno per la sua parte.

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