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Chiarimento

  • Sono richiesti chiarimenti riguardanti la categoria scorporabile OS23. La stessa è indicata come categoria a qualificazione obbligatoria sul bando e sul disciplinare di gara, mentre la normativa vigente prevede che la cat. OS23 sia a qualificazione NON obbligatoria. Citando il Parere di Precontenzioso n. 145 rinvenuto sul portale web dell'ANAC: "L’indicazione sulla non obbligatorietà o sulla obbligatorietà della qualificazione serve a fornire al concorrente l’elenco delle lavorazioni che esso può eseguire direttamente, ancorché non sia in possesso della corrispondente qualificazione (quelle a qualificazione non obbligatoria: le categorie OS1, OS6, OS7, OS8, OS23, OS26, OS32, OS34) e quelle che, invece, può seguire soltanto se in possesso della corrispondente qualificazione. Le categorie a qualificazione non obbligatoria, oltre al fatto che possono essere eseguite dall’aggiudicatario ancorché privo di qualificazione, sono sempre subappaltabili e scorporabili, pur se di importo superiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto. L’Autorità ha, peraltro, precisato che le categorie altamente specializzate sono tali per indicazione normativa e non è riconosciuta alcuna facoltà alla stazione appaltante ovvero al progettista di effettuare valutazioni discrezionali al riguardo (cfr. determinazione 25/2001)".   Nel caso specifico, la sottoscritta impresa intende eseguire direttamente (o al più riservarsi il subappalto, ma non obbligarsi allo stesso) le lavorazioni di cui alla cat. OS23 sebbene non sia qualificata per detta categoria. Le lavorazioni in OS23, di importo di circa 669.000€, sarebbero coperte abbondantemente all'interno della categoria prevalente OG1, poiché la scrivente impresa dispone della capacità necessaria per coprire gli importi (dispone di una classifica V). Pertanto si invita la S.A., se del caso, a pubblicare una rettifica del bando di gara.

    Domanda del: 05/02/2020 aggiornata il 05/02/2020
  • SI RIMANDA ALLA ERRATA CORRIGE N. 1 PUBBLICATA SUL PORTALE DI GARA

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