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Chiarimento

  • CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE

    Domanda del: 06/02/2020 aggiornata il 06/02/2020
  • I concorrenti oltre ad essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. devono possedere:

    1. Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle seguenti categorie:
    • OG1 (prevalente) per la classifica III o superiore;
    • OG11 (a qualificazione obbligatoria non subappaltabile) per la classifica I o superiore;
    • OS 18-A (a qualificazione obbligatoria non subappaltabile) per la classifica III o superiore;
    • OS 23 (scorporabile senza obbligo di qualificazione non obbligatoria subappaltabile) per la classifica III o superiore.
    1. Qualificazione ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008 n. 37.

    I concorrenti non in possesso delle categorie OG11 e OS 18-A, a pena di esclusione, devono costituire una associazione temporanea di imprese di tipo verticale, in quanto non ammesso avvalimento ai sensi del D.M. 10/11/2016 n. 248.

    Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS 23 (a qualificazione non obbligatoria) sono eseguibili dal concorrente solo se in possesso della categoria prevalente OG1 per la classifica III bis o superiore, il possesso di tale classifica è richiesto anche se viene dichiarato il subappalto per dette lavorazione, in alternativa, a pena di esclusione, devono costituire una associazione temporanea di imprese di tipo verticale.

    Per le categorie OG1 e OS23 è ammesso avvalimento.

    In caso di associazione temporanea di imprese l’impresa designata capogruppo o mandataria deve essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 non inferiore alla classifica II.

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