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Chiarimento

  •   In riferimento alla presente procedura di gara si chiede se ai fini della qualificazione nella categoria OS18A è ammessa la partecipazione possedendo la categoria OS18A in classifica II, e dichiarando il subappalto per la restante parte non posseduta ( rientrando nella percentuale di massimo 30% inquanto sios) ; l'importo del subappalto verrà dimostrato con la categoria prevalente
    Domanda del: 10/02/2020 aggiornata il 10/02/2020
  • Le lavorazioni Superspecialistiche rientrano nei lavori delle categoria scorporabili, il loro subappalto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 105 del D.Lgd. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 del DM MIT n. 248/2016, è ammissibile fino al limite del 30% di quest’ultime. In merito a ciò si ricorda che il concorrente deve essere in possesso della qualificazione delle S.I.O.S. almeno per il 70% potendo ricorrere al subappalto, ad altra impresa in possesso della qualificazione, per la restante porzione pari al 30% di ogni singola lavorazione rientrante tra le Superspecialistiche.

    Si precisa, infine che  Il limite del 30% di cui al detto comma 2 dell’art. 1 del DM MIT non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.

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